Circolare

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11: abolizione dell’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione a scuola dopo oltre 5 giorni di assenza.

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11: abolizione dell’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione a scuola dopo oltre 5

 

Oggetto: modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11: abolizione dell’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione a scuola dopo oltre 5 giorni di assenza.

 

Com’è noto l’art. 9 della legge regionale n. 13 del 25 luglio 2024 dispone:

“1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), è aggiunto il seguente: 

“Art. 10bis (Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico)

  1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell’ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente. L’abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell’infanzia e asili nido.
  2. L’obbligo previsto dal comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre Regioni nelle quali vige una diversa disciplina.                        
  3. Il pediatra di libera scelta, con cadenza annuale, verifica lo stato psicofisico dei propri pazienti e inserisce la relativa relazione nella apposita sezione della piattaforma prevista per il libretto pediatrico regionale.
  4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce, con apposita deliberazione, criteri e modalità di attuazione della disposizione prevista dal presente articolo.”.

Pertanto non sarà più obbligatorio per le famiglie esibire un certificato medico per le assenze di oltre cinque giorni effettuate dagli alunni. Tuttavia è sempre utile ed opportuno valutare lo stato di salute degli alunni assieme al medico curante/pediatra di libera scelta prima del rientro a scuola a seguito di un periodo di malattia; ciò a tutela dell’alunno e dell’intera comunità scolastica.

Le assenze per gli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo vanno comunque puntualmente giustificate tramite l’apposita funzione presente nel registro elettronico, ricordando ai sigg. genitori che un numero superiore a 15 assenze non giustificate – anche non consecutive – nel corso di tre mesi espongono questi ad una segnalazione per elusione scolastica, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell’adempimento (genitori o esercenti la responsabilità genitoriale) che non vi provvedano.

Per la scuola dell’infanzia si procederà, in assenza di notizie e/o documentazione presentata dai genitori, al depennamento del bambino dalla sezione frequentata.

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