Si richiama l’attenzione del personale e dei genitori/tutori sulle novità introdotte dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159:
“Dopo l’articolo 570-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 570-ter (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori). – Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
l responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno”.
Si ricorda pertanto ai sigg. docenti di comunicare tempestivamente allo scrivente i nominativi degli alunni che risultano assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, al fine dell’individuazione dei casi di inadempienza e dell’attivazione delle procedure di cui alla nota USR Campania n.4685 del 24 gennaio 2024.
Si ricorda inoltre ai sigg. genitori:
- di evitare assenze e ritardi per futili motivi e, se inevitabili, di giustificarli puntualmente;
- di informare la scuola, fornendo la necessaria documentazione, circa le gravi motivazioni di eventuali assenze prolungate;
- che la mancata frequenza di almeno i ¾ dell’orario obbligatorio annuale (che si concretizza superando i 42 giorni di assenza) e/o la mancata iscrizione al successivo grado dell’istruzione obbligatoria si configurano come evasione scolastica e, come già riportato sopra, comportano sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell’adempimento.
Si confida nella massima collaborazione di tutti, ciascuno per la propria parte
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